Art. 9
In vigore dal 30 gen 1909
Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta; questa elegge nel suo seno il segretario.
Il prendente rappresenta la scuola e provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero almeno ogni trimestre sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta.
Queste dovranno essere trascritte in apposito registro insieme ai processi verbali di ogni adunanza della Giunta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-10-26;530#art-9