Art. 3
In vigore dal 30 gen 1909
Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti e da privati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-10-26;530#art-3