Art. 1
In vigore dal 30 gen 1909
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414;
Visto il decreto Ministeriale in data 15 dicembre 1881, che istituiva una scuola d'arte applicata all'industria in Macerata;
Viste le deliberazioni del 16 e 17 dicembre 1907 e del 17 luglio 1908, del Consiglio provinciale di Macerata; del 30 settembre e 20 dicembre 1907 e del 29 maggio 1908, del Consiglio comunale di Macerata, e del 5 settembre 1908, del R. commissario presso detto Comune; del 19 giugno 1907, della Camera di commercio ed arti di Macerata; del 1° luglio 1907 e del 3 gennaio e 6 giugno 1908, della Congregazione di carità di Macerata;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
La scuola d'arte applicata all'industria di Macerata, istituita con decreto Ministeriale del 15 dicembre 1881, è riordinata in conformità del presente decreto e prende il nome di R. scuola d'arte applicata all'industria.
Essa ha lo scopo di fornire agli operai la coltura tecnica e artistica necessaria all'esercizio delle arti e industrie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-10-26;530#art-1