REGIO DECRETO·n. XCVII·13 febbraio 1908
Che approva le annesse norme pel riordinamento della scuola professionale di Fabriano.
Vigente dal 21 aprile 1908 26 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R
Art. 2Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, ind
Art. 3Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle officine, i contribut
Art. 4La scuola è diurna. L'anno scolastico comincia il 1° ottobre e termina il 30 giugno.
Art. 5Il corso degli insegnamenti sia teorici che pratici è triennale e si divide in due sezioni
Art. 6Per essere ammessi alla scuola gli aspiranti dovranno avere superato con buon esito gli es
Art. 7Ai giovani che avranno sostenuto con felice esito le prove di esame di tutti i corsi verrà
Art. 8L'Amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delega
Art. 9Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta; questa elegge nel suo sen
Art. 10La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è apert
Art. 11La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento ammi
Art. 12La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per qu
Art. 13Il numero degli insegnanti e del personale della scuola, delle officine, dei laboratori, c
Art. 14Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pu
Art. 15È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e laborat