Art. 1
In vigore dal 6 mag 1908
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 4 aprile 1880, n. 5391, che istituisce in Fabriano una scuola professionale serale e domenicale;
Riconosciuta l'opportunità di modificare l'ordinamento per renderlo più corrispondente ai cresciuti bisogni dell'istruzione professionale;
Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Ancona in data 31 luglio 1907, e del Consiglio provinciale del 19 agosto 1887;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Fabriano in data 19 luglio 1907 e 30 ottobre stesso anno;
Vista la deliberazione della Camera di commercio di Ancona in data 19 settembre 1907;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato por l'agricoltura, l'industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La scuola professionale di Fabriano, istituita con R. decreto 4 aprile 1880, è ordinata in conformità delle norme contenute nel presente statuto.
La scuola ha per iscopo d'impartire istruzione teorico-pratica, ed esercitazioni di laboratorio per formare abili operai nella lavorazione dei metalli e dei legnami.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-13;97#art-1