Art. 1

In vigore dal 6 mag 1908
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. decreto 4 aprile 1880, n. 5391, che istituisce in Fabriano una scuola professionale serale e domenicale; Riconosciuta l'opportunità di modificare l'ordinamento per renderlo più corrispondente ai cresciuti bisogni dell'istruzione professionale; Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Ancona in data 31 luglio 1907, e del Consiglio provinciale del 19 agosto 1887; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Fabriano in data 19 luglio 1907 e 30 ottobre stesso anno; Vista la deliberazione della Camera di commercio di Ancona in data 19 settembre 1907; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato por l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . La scuola professionale di Fabriano, istituita con R. decreto 4 aprile 1880, è ordinata in conformità delle norme contenute nel presente statuto. La scuola ha per iscopo d'impartire istruzione teorico-pratica, ed esercitazioni di laboratorio per formare abili operai nella lavorazione dei metalli e dei legnami.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-13;97#art-1

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Art. 1 Che approva le annesse norme pel riordinamento della scuola professionale di Fabriano. — Testo vigente | Portale Normativo