Art. 3
In vigore dal 6 mag 1908
Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle officine, i contributi straordinari, sussidi, elargizioni che fossero concessi da enti o da privati e le tasse scolastiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-13;97#art-3