Art. 6
In vigore dal 6 mag 1908
Per essere ammessi alla scuola gli aspiranti dovranno avere superato con buon esito gli esami di 5ª elementare o l'esame di maturità e avere un'età non inferiore ai 12 anni nè superiore ai 15.
È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di ugual grado e natura dipendente dal Ministero.
Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi.
Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-13;97#art-6