Art. 11

In vigore dal 6 mag 1908
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola; b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero d'agricoltura, industria e commercio per la sua approvazione almeno un mese prima che entri in esercizio e lo comunica dopo la detta approvazione, agli enti che concorrono al mantenimento della scuola; c) compila il conto consuntivo e lo trasmette per l'approvazione al Ministero insieme coi documenti giustificativi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione Ministeriale; d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati, senza preventiva autorizzazione Ministeriale, gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo; e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola; f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale; g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve essere trasmessa al Ministero, al quale sono pure comunicati, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi; h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sul funzionamento della scuola; i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati; k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento; l) adempie a tutte le ultre funzioni contemplato dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-13;97#art-11

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