Art. 16
In vigore dal 6 mag 1908
Gli stipendi del direttore e dei professori che abbiano la titolarità, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio fino al limite di 4 sessenni. Questi sono calcolati in base all'ultimo stipendio.
Il computo del sessennio per il personale già in servizio comincia a decorrere dalla data del presente decreto.
Storico versioni
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