Art. 17

In vigore dal 6 mag 1908
Il direttore, i professori ed i capi officina e di laboratorio che hanno il grado di titolare, sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali. Il personale inserviente sarà assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio. Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sarà determinata dal regolamento, il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-13;97#art-17

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Art. 17 Che approva le annesse norme pel riordinamento della scuola professionale di Fabriano. — Testo vigente | Portale Normativo