Art. 22
In vigore dal 6 mag 1908
Con un regolamento da approvarsi dal Ministero, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, le punizioni disciplinari, le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quello e di questi, e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
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