Art. 23
In vigore dal 6 mag 1908
In caso di scioglimento della scuola che non potrà avvenire che per decreto Reale, su proposta del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.
Al personale con nomina stabile sarà corrisposto, per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio se il funzionario conterà 10 o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore di un quarto, se conterà meno di dieci anni.
Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola o in ufficio dipendente da un'Amministrazione pubblica.
Lo stesso trattamento sarà fatto in caso di riduzione d'organico.
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