Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 6 mag 1908
Gli stipendi del direttore e dei professori che abbiano la titolarità, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio fino al limite di 4 sessenni. Questi sono calcolati in base all'ultimo stipendio. Il computo del sessennio per il personale già in servizio comincia a decorrere dalla data del presente decreto.
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