REGIO DECRETO·n. CXCIV·17 marzo 1907
Che istituisce in Atri presso l'orfanotrofio maschile Umberto I una regia scuola di arti e mestieri.
Vigente dal 11 giugno 1907 22 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la l
Art. 2Alle spese di mantenimento concorrono: a) il Ministero di agricoltura, industria e commerc
Art. 3La scuola è diurna con corsi serali. L'anno scolastico comincia col primo ottobre e termin
Art. 4Per essere ammessi alla scuola occorre aver conseguito la licenza elementare ed aver compi
Art. 5L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza della quale fanno par
Art. 6Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della giunta: questa elegge nel suo sen
Art. 7La giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è apert
Art. 8La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento dell
Art. 9La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per qu
Art. 10Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei labora
Art. 11Il direttore, gli insegnanti, i capi di officina e di laboratorio sono scelti in seguito a
Art. 12È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di labo
Art. 13Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarità, come pure quelli d
Art. 14Il direttore, i professori ed i capi di officina e di laboratorio ed il personale amminist
Art. 15Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili per quanto riguarda il collo