Art. 11
In vigore dal 26 giu 1907
Il direttore, gli insegnanti, i capi di officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro.
Potranno però, udito il parere della giunta di vigilanza, essere nominati ai suddetti posti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti.
Il direttore potrà anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola.
La giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle commissioni giudicatici dei concorsi banditi per i posti vacanti nella scuola.
Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi di officina e di laboratorio, scelti nei modi sopra indicati sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari. Il periodo di prova non può avere durata minore di due anni, nè maggiore di cinque. Trascorso detto periodo, gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie.
Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.
Per gli insegnamenti di carattere speciale e complementare, determinati dal ruolo organico il Ministero potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.
Il personale amministrativo è pure nominato dal Ministero, sopra proposta della giunta di vigilanza.
La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo è fatta con decreto ministeriale: la promozione a ordinario del direttore e dei professori con decreto reale.
Il personale di servizio è nominato dalla giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-17;194#art-11