Art. 12
In vigore dal 26 giu 1907
È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di laboratorio da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe siano della stessa natura e di ugual grado e i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto reale o ministeriale.
Perché i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi, occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale.
In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-17;194#art-12