Art. 4

In vigore dal 26 giu 1907
Per essere ammessi alla scuola occorre aver conseguito la licenza elementare ed aver compiuto 12° anni di età. Per passare da una classe ad un'altra è obbligatorio l'esame di promozione. È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero. Non sono ammessi uditori o praticanti. Agli allievi dell'orfanotrofio i quali abbiano compiuto il corso prima dell'epoca prefissa per la loro uscita dall'istituto, è permesso di frequentare le officine. Essi possono essere cointeressati negli utili eventuali delle stesse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-17;194#art-4

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Art. 4 Che istituisce in Atri presso l'orfanotrofio maschile Umberto I una regia scuola di arti e mestieri. — Testo vigente | Portale Normativo