Art. 4
In vigore dal 26 giu 1907
Per essere ammessi alla scuola occorre aver conseguito la licenza elementare ed aver compiuto 12° anni di età.
Per passare da una classe ad un'altra è obbligatorio l'esame di promozione.
È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.
Non sono ammessi uditori o praticanti.
Agli allievi dell'orfanotrofio i quali abbiano compiuto il corso prima dell'epoca prefissa per la loro uscita dall'istituto, è permesso di frequentare le officine. Essi possono essere cointeressati negli utili eventuali delle stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-17;194#art-4