Art. 3
In vigore dal 26 giu 1907
La scuola è diurna con corsi serali.
L'anno scolastico comincia col primo ottobre e termina il 15 luglio.
Il corso diurno dura tre anni; alla fine del quale ai licenziati è rilasciato un diploma, che è titolo professionale, equivalente per gli effetti di legge ai diplomi di licenza rilasciati da scuole di pari grado, ed apre l'adito all'ammissione senza esami nelle scuole industriali di grado superiore, designate dal Ministero.
È aggiunto un corso di complemento della durata di un anno per i giovani licenziati che desiderano perfezionarsi negli studi e nelle esercitazioni compiute nel corso normale.
A termine di detto anno è rilasciato ai giovani approvati negli esami finali un certificato attestante il corso regolarmente compiuto.
Alla scuola sono annessi i laboratori ed officine per le esercitazioni pratiche delle diverse sezioni.
Il corso serale è annuale, e può essere frequentato da adulti che siano già occupati come operai.
Con decreto ministeriale potranno essere aggiunti nuovi insegnamenti e anche nuove sezioni sentito il parere della giunta dì vigilanza e previo accordo con gli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-17;194#art-3