Art. 2
In vigore dal 26 giu 1907
Alle spese di mantenimento concorrono:
a) il Ministero di agricoltura, industria e commercio con lire 6,000;
b) il comune di Atri con lire 2,000;
c) l'orfanotrofio maschile Umberto I di Atri con lire 8,500.
Il contributo dell'orfanotrofio sarà ridotto a lire 5,500, quante volte l'amministrazione della provincia di Teramo concorra per virtù di regolari deliberazioni alle spese di mantenimento con lire 3,000.
L'amministrazione dell'ospizio Umberto I predetto si obbliga ancora a fornire i locali per la scuola e per le officine, nonché l'arredamento didattico e di officina nelle condizioni in cui attualmente si trova.
Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti, o da privati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-17;194#art-2