Art. 1
In vigore dal 26 giu 1907
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383 portante provvedimenti per le provincie meridionali ed insulari del Regno;
Viste le deliberazioni in data 29 novembre 1906 e 16 gennaio 1907 della Commissione amministratrice dell'orfanotrofio maschile di Atri, nonché quelle in data 28 agosto e 19 ottobre 1906 del consiglio comunale di Atri;
Riconosciuta l'opportunità di ordinare la scuola di arti e mestieri di Atri, mettendola alla diretta dipendenza amministrativa e didattica del Ministero di agricoltura, industria e commercio;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È istituita in Atri presso l'orfanotrofio maschile Umberto I una regia scuola di arti e mestieri alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Essa ha per iscopo di formare esperti operai, mercè l'istruzione teorica, e le esercitazioni pratiche di officina per la lavorazione dei metalli e del legname e per le arti decorative (pittura decorativa e modellazione).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-17;194#art-1