Art. 1

In vigore dal 26 giu 1907
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383 portante provvedimenti per le provincie meridionali ed insulari del Regno; Viste le deliberazioni in data 29 novembre 1906 e 16 gennaio 1907 della Commissione amministratrice dell'orfanotrofio maschile di Atri, nonché quelle in data 28 agosto e 19 ottobre 1906 del consiglio comunale di Atri; Riconosciuta l'opportunità di ordinare la scuola di arti e mestieri di Atri, mettendola alla diretta dipendenza amministrativa e didattica del Ministero di agricoltura, industria e commercio; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita in Atri presso l'orfanotrofio maschile Umberto I una regia scuola di arti e mestieri alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Essa ha per iscopo di formare esperti operai, mercè l'istruzione teorica, e le esercitazioni pratiche di officina per la lavorazione dei metalli e del legname e per le arti decorative (pittura decorativa e modellazione).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-17;194#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che istituisce in Atri presso l'orfanotrofio maschile Umberto I una regia scuola di arti e mestieri. — Testo vigente | Portale Normativo