Art. 5

In vigore dal 26 giu 1907
L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza della quale fanno parte: un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio, uno della provincia, uno del comune, uno dell'orfanotrofio Umberto I e il direttore della scuola. Nel caso che altri enti contribuissero al mantenimento della scuola con la somma di almeno lire 2,000, avranno diritto di farsi rappresentare da un proprio delegato nella giunta di vigilanza e sino a quando concorreranno nel modo predetto. I delegati durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-17;194#art-5

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