Art. 22

In vigore dal 26 giu 1907
Sarà in facoltà del Ministero di derogare alle norme stabilite dall', solo rispetto al personale della scuola, attualmente in servizio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 marzo 1907. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1907. Reg. 34. Atti del Governo a f. 191. Pacini. Luogo dei Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO. F. Cocco-Ortu.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-17;194#art-22

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Art. 22 Che istituisce in Atri presso l'orfanotrofio maschile Umberto I una regia scuola di arti e mestieri. — Testo vigente | Portale Normativo