REGIO DECRETO·n. CCCCLVI·21 dicembre 1905
Che istituisce in Cesena una R. scuola industriale.
Vigente dal 1 marzo 1906 20 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le d
Art. 2Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, ind
Art. 3La scuola comprende quattro sezioni: 1. Falegnami e intagliatori. 2. Fabbri. 3. Muratori e
Art. 4La scuola è diurna. L'anno scolastico comincia dal 1° ottobre e termina alla fine di lugli
Art. 5Il corso della scuola si compie in tre anni. Su proposta della Giunta di vigilanza e coll'
Art. 6L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di cinque me
Art. 7Il presidente della Giunta di vigilanza sarà nominato dal ministro d'agricoltura, industri
Art. 8La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è apert
Art. 9La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento ammi
Art. 10La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per qu
Art. 11Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei labora
Art. 12Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio saranno scelti in seguito a
Art. 13Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vi
Art. 14Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del
Art. 15Il servizio di Cassa della scuola sarà fatto da un solido Istituto di credito locale, all'