Art. 11

In vigore dal 16 mar 1906
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1905-12-21;456#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo