Art. 16

In vigore dal 16 mar 1906
Il direttore ed i professori titolari e successivamente i professori reggenti, i capi officina e di laboratorio ed il personale amministrativo della scuola, saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Il personale inserviente sarà assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio. La scuola contribuirà al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sarà determinata da apposito regolamento, il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1905-12-21;456#art-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo