Art. 19
In vigore dal 16 mar 1906
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro Istituto scolastico d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-12-21;456#art-19