Art. 10
In vigore dal 16 mar 1906
La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero.
Saranno sottoposti all'approvazione di questo la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-12-21;456#art-10