Art. 7
In vigore dal 16 mar 1906
Il presidente della Giunta di vigilanza sarà nominato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio e scelto fra i componenti della Giunta stessa, la quale elegge nel proprio seno un segretario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-12-21;456#art-7