Art. 9
In vigore dal 16 mar 1906
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;
b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;
c) compila il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero predetto, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario e comunicato - dopo approvato dalla Giunta - agli altri enti contribuenti;
d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati - senza preventiva approvazione Ministeriale - gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
f) dà parere al Ministero sui regolamenti e sui ruoli del personale;
g) vigila sulla buona manutenzione del Materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;
h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola stessa;
i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;
k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di Borse di studio e di perfezionamento;
l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-12-21;456#art-9