Art. 5
In vigore dal 16 mar 1906
Il corso della scuola si compie in tre anni.
Su proposta della Giunta di vigilanza e coll'approvazione del Ministero, potrà essere aggiunto un quarto anno di perfezionamento ed anche un corso serale per gli operai che già esercitano un'arte od un mestiere.
Agli alunni che abbiano compiuto l'intero corso della scuola sarà rilasciato un diploma della sezione alla quale erano iscritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-12-21;456#art-5