Art. 2

In vigore dal 16 mar 1906
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 4000; la provincia di Forlì con L. 1500; il comune di Cesena con L. 3000; la Camera di commercio di Forlì con L. 250; la Congregazione di carità di Cesena con L. 100. Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure i maggiori assegni che fossero annualmente concessi dagli enti suddetti o da altri. Il comune di Cesena fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola, il fitto presunto dei quali si calcola in L. 1000, e provvede alla loro manutenzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-12-21;456#art-2

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