Art. 2
In vigore dal 16 mar 1906
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 4000;
la provincia di Forlì con L. 1500;
il comune di Cesena con L. 3000;
la Camera di commercio di Forlì con L. 250;
la Congregazione di carità di Cesena con L. 100.
Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure i maggiori assegni che fossero annualmente concessi dagli enti suddetti o da altri.
Il comune di Cesena fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola, il fitto presunto dei quali si calcola in L. 1000, e provvede alla loro manutenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-12-21;456#art-2