REGIO DECRETO·n. 4155·3 novembre 1886
Che istituisce in Livorno una Scuola di arti e mestieri, la quale ha per scopo di fornire insegnamenti elementari di scienza e d'arte con applicazione alle industrie della ceramica, della vetraria, della metallurgia, del ferro e del rame, ed alle industrie meccaniche.
Vigente dal 26 novembre 1886 17 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le deliberazioni
Art. 2Art. 2. La spesa di mantenimento è stabilita in lire 15,300. Essa sarà sostenuta dal munic
Art. 3Art. 3. Per l'ammissione alla Scuola è necessario il certificato di esame, felicemente sub
Art. 4Art. 4. La Scuola fornisce gli insegnamenti seguenti: aritmetica e nozioni di computisteri
Art. 5Art. 5. Il corso si compie in un triennio. L'anno scolastico comincia il 15 ottobre e fini
Art. 6Art. 6. Il governo della scuola è commesso ad un Consiglio dirigente composto di tre deleg
Art. 7Art. 7. Spetta al Consiglio dirigente: a) Formulare il regolamento interno della scuola e
Art. 8Art. 8. Al direttore incombe di fare eseguire le deliberazioni del Consiglio, di sorveglia
Art. 9Art. 9. Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la immed
Art. 10Art. 10. Una volta al mese i professori debbono adunarsi sotto la presidenza del direttore
Art. 11Art. 11. Nella seconda quindicina di luglio hanno luogo gli esami di promozione e quelli f
Art. 12Art. 12. La Commissione esaminatrice si compone di un membro del Consiglio dirigente, del
Art. 13Art. 13. Superato felicemente l'esame, l'allievo ha diritto ad un attestato, nel quale sia
Art. 14Art. 14. Alla fine di ciascun anno scolastico il Consiglio dirigente, sulla proposta del d
Art. 15Art. 15. Il Ministero si riserva: a) Di far visitare la scuola, ogni qual volta ne ravvisi