Art. 6

In vigore dal 11 dic 1886
. Il governo della scuola è commesso ad un Consiglio dirigente composto di tre delegati del municipio, uno della Camera di commercio ed un delegato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. I membri del Consiglio direttivo si rinnovano per metà ogni anno e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio sceglie nel suo seno il proprio presidente. Fa ufficio di segretario il direttore della scuola. Il Consiglio si aduna ordinariamente una volta al mese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-11-03;4155#art-6

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