Art. 8

In vigore dal 11 dic 1886
. Al direttore incombe di fare eseguire le deliberazioni del Consiglio, di sorvegliare l'andamento della scuola e di provvedere alla conservazione del locale e del materiale scolastico. Egli è incaricato altresì dell'amministrazione della scuola per la parte economica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-11-03;4155#art-8

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Art. 8 Che istituisce in Livorno una Scuola di arti e mestieri, la quale ha per scopo di fornire insegnamenti elementari di scienza e d'arte con applicazione alle industrie della ceramica, della vetraria, della metallurgia, del ferro e del rame, ed alle industrie meccaniche. — Testo vigente | Portale Normativo