Art. 9
In vigore dal 11 dic 1886
. Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la immediata vigilanza del direttore.
Ognuno di essi dovrà assegnare mensilmente agli allievi, in ragione del maggior o minor profitto da essi ritratto, una nota di merito che sarà scritta in apposito registro presso la Direzione e della quale sarà tenuto conto negli esami.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-11-03;4155#art-9