Art. 11
In vigore dal 11 dic 1886
. Nella seconda quindicina di luglio hanno luogo gli esami di promozione e quelli finali.
Nella prima quindicina di ottobre hanno luogo gli stessi esami per coloro che non avessero potuto presentarsi nel luglio precedente o che non fossero stati approvati.
Gli esami di promozione verseranno sulle materie insegnate nel rispettivo anno scolastico.
Gli esami finali, o di licenza, si estenderanno alle materie insegnate durante tutti gli anni di corso, con prevalenza però per quelli dell'ultimo anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-11-03;4155#art-11