Art. 13

In vigore dal 11 dic 1886
. Superato felicemente l'esame, l'allievo ha diritto ad un attestato, nel quale sia dichiarato aver egli frequentato con profitto, ovvero con molto profitto i corsi della scuola di arti e mestieri. La nota con profitto corrisponde ai punti sei, sette e otto, quella con molto profitto ai punti nove e dieci. Sarà inoltre indicato nell'attestato il numero dei punti ottenuti in relazione alla totalità dei punti disponibili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-11-03;4155#art-13

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Art. 13 Che istituisce in Livorno una Scuola di arti e mestieri, la quale ha per scopo di fornire insegnamenti elementari di scienza e d'arte con applicazione alle industrie della ceramica, della vetraria, della metallurgia, del ferro e del rame, ed alle industrie meccaniche. — Testo vigente | Portale Normativo