Art. 13
In vigore dal 11 dic 1886
. Superato felicemente l'esame, l'allievo ha diritto ad un attestato, nel quale sia dichiarato aver egli frequentato con profitto, ovvero con molto profitto i corsi della scuola di arti e mestieri.
La nota con profitto corrisponde ai punti sei, sette e otto, quella con molto profitto ai punti nove e dieci.
Sarà inoltre indicato nell'attestato il numero dei punti ottenuti in relazione alla totalità dei punti disponibili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-11-03;4155#art-13