Art. 15

In vigore dal 11 dic 1886
. Il Ministero si riserva: a) Di far visitare la scuola, ogni qual volta ne ravvisi la convenienza, dagli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale, o da altra persona di sua fiducia; b) Di sospendere temporaneamente o definitivamente il sussidio di cui all', qualora non fossero osservate le disposizioni del presente statuto, o le ispezioni dimostrassero che la scuola non dà risultati soddisfacenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-11-03;4155#art-15

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