Art. 2

In vigore dal 11 dic 1886
. La spesa di mantenimento è stabilita in lire 15,300. Essa sarà sostenuta dal municipio per lire 10,060; dalla Camera di commercio per lire 1200 e per lire 4040 dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. La spesa di primo stabilimento della Scuola ascende a lire 5000. Ad essa concorrono per lire 3000, il municipio e per le rimanenti lire 2000 il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-11-03;4155#art-2

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