Art. 7

In vigore dal 11 dic 1886
. Spetta al Consiglio dirigente: a) Formulare il regolamento interno della scuola e sottoporlo all'approvazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; b) Proporre all'approvazione del Ministero la determinazione del numero degli insegnanti, la nomina, e, quando ne è il caso, la sospensione o la revoca degli insegnanti medesimi, e la designazione del direttore; c) Deliberare al principio di ogni anno i programmi degli insegnamenti e gli orari. A questi lavori del Consiglio parteciperà, con voto consultivo, ogni insegnante della scuola per la parte che lo riguarda; d) Redigere e presentare al Ministero, nei primi due mesi dopo la chiusura dell'anno scolastico, una completa relazione sull'andamento della scuola, accompagnata dai programmi, dagli orari e dal bilancio consuntivo; e) Votare il bilancio preventivo della scuola e curarne la gestione; f) Stabilire i tempi e le modalità degli esami finali e nominare la Commissione esaminatrice, salvo il disposto degli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-11-03;4155#art-7

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