REGIO DECRETO·n. MMXLVIII·11 febbraio 1886
Che istituisce nella citta' di Prato una scuola per le industrie tessili e tintorie.
Vigente dal 6 marzo 1886 16 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le deliberazioni
Art. 2La spesa di mantenimento è stabilita in L. 10,500 ed è sostenuta, dal municipio di Prato p
Art. 3La scuola ha due classi, l'una diurna, l'altra serale domenicale. La diurna è istituita po
Art. 4La scuola fornisce gl'insegnamenti seguenti: Lingua italiana, Aritmetica, Computisteria, E
Art. 5In ambe le classi il corso si compie in un triennio. L'anno scolastico comincia il 15 otto
Art. 6Il governo della scuola è commesso ad un consiglio dirigente, composto di cinque membri, d
Art. 7Spetta al consiglio dirigente: a) Formulare il regolamento interno della scuola e proporlo
Art. 8La direzione della scuola è affidata all'insegnante di filatura e tessitura. Al direttore
Art. 9Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la immediata vig
Art. 10Una volta al mese i professori debbono adunarsi sotto la presidenza del direttore per inte
Art. 11Nella seconda quindicina di luglio hanno luogo gli esami di promozione e quelli finali. Ne
Art. 12La commissione esaminatrice si compone di un membro del consiglio dirigente, del direttore
Art. 13Superato felicemente l'esame finale, l'allievo ha diritto ad un attestato nel quale sia di
Art. 14Alla fine di ciascun anno scolastico il consiglio dirigente, sulla proposta del direttore,
Art. 15Il ministero ha facoltà di far visitare la scuola, ogni qual volta ne ravvisi la convenien