Art. 2
In vigore dal 21 mar 1886
La spesa di mantenimento è stabilita in L. 10,500 ed è sostenuta, dal municipio di Prato per L. 4000, dalla provincia di Firenze per L. 1200, dalla camera di commercio per L. 300, e dal ministero di agricoltura, industria e commercio per L, 5000.
Il locale è fornito gratuitamente dal municipio.
La spesa di prima istituzione della scuola è prevista in L. 6000.
In essa concorrono per L. 2400 il municipio, per L. 2600 il ministero di agricoltura industria e commercio, per L. 800 la provincia di Firenze, e per L. 200 la camera di commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-11;2048#art-2