Art. 1

In vigore dal 21 mar 1886
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le deliberazioni della giunta comunale di Prato, del consiglio provinciale e della camera di commercio ed arti di Firenze rispettivamente in data dell'8 ottobre 1885, 21 gennaio e 5 febbraio 1886; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita in Prato una scuola per le industrie tessili e tintorie. Essa ha per iscopo di fornire insegnamenti di filatura, tessitura e tintoria con riguardo speciale della lavorazione della lana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-11;2048#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che istituisce nella citta' di Prato una scuola per le industrie tessili e tintorie. — Testo vigente | Portale Normativo