Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 21 mar 1886
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le deliberazioni della giunta comunale di Prato, del consiglio provinciale e della camera di commercio ed arti di Firenze rispettivamente in data dell'8 ottobre 1885, 21 gennaio e 5 febbraio 1886; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita in Prato una scuola per le industrie tessili e tintorie. Essa ha per iscopo di fornire insegnamenti di filatura, tessitura e tintoria con riguardo speciale della lavorazione della lana.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-11;2048#art-1