Art. 3

In vigore dal 21 mar 1886
La scuola ha due classi, l'una diurna, l'altra serale domenicale. La diurna è istituita poi giovani che hanno compiuto gli studi delle scuole elementari e intendono acquistare le cognizioni necessarie per coprire i posti di capi operai e direttori di fabbriche. Per essere ammessi a questa scuola i giovani debbono aver raggiunto l'età di 12 anni, e presentare il certificato di licenza della quarta elementare, ovvero sottoporsi ad un esame equipollente. La classe serale e domenicale accoglie operai già dediti all'esercizio della professione; e per esservi ammessi gli operai devono aver compiuti 14 anni di età e sapere leggere e scrivere correttamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-11;2048#art-3

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