Art. 7
In vigore dal 21 mar 1886
Spetta al consiglio dirigente:
a) Formulare il regolamento interno della scuola e proporlo all'approvazione del ministero; formulare e proporre le modificazioni ed aggiunte che in seguito crederà utile di arrecarvi;
b) Proporre all'approvazione del ministero le nomine degli insegnanti stabiliti dalla pianta del personale, e, quando ne è il caso, la loro sospensione e la loro revoca;
c) Deliberare, al principio di ogni anno, i programmi degli insegnamenti e gli orari.
A questi lavori del consiglio parteciperà, con voto consultivo, ogni insegnante della scuola per la parte che loro riguarda;
d) Redigere e presentare al ministero nei primi due mesi dopo la chiusura dell'anno scolastico una completa relazione sull'andamento della scuola, accompagnata dai programmi, dagli orari e dal bilancio consuntivo, del quale una copia sarà comunicata agli altri enti interessati;
e) Votare il bilancio presuntivo della scuola e curarne la gestione;
f) Stabilire i tempi e le modalità degli esami finali e nominare la commissione esaminatrice, salvo il disposto degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-11;2048#art-7