Art. 11

In vigore dal 21 mar 1886
Nella seconda quindicina di luglio hanno luogo gli esami di promozione e quelli finali. Nella prima quindicina di ottobre hanno luogo gli stessi esami per coloro che non avessero potuto presentarsi nel luglio precedente o che non fossero stati approvati. Gli esami di promozione verseranno sulle materie insegnate nel rispettivo anno scolastico. Gli esami finali o di licenza si estenderanno alle materie insegnate durante tutti gli anni di corso, con prevalenza però per quelli dell'ultimo anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-11;2048#art-11

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