Art. 15
In vigore dal 21 mar 1886
Il ministero ha facoltà di far visitare la scuola, ogni qual volta ne ravvisi la convenienza, dagli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale o da altre persone di sua fiducia.
Oltre le ispezioni espressamente riservate al Governo possono essere fatte ispezioni alla scuola dagli amministratori degli altri enti morali che concorrono al suo mantenimento.
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