Art. 16
In vigore dal 21 mar 1886
Il concorso per parte dello Stato nelle spese della scuola sarà provveduto coi fondi inscritti nel bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio, ai capitoli 34 e 70 del corrente esercizio 1885-86, e per gli anni successivi coi fondi che saranno stanziati nei capitoli corrispondenti del bilancio stesso.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 1886.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1886.
Reg. 148. Atti del Governo a f. 14. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
GRIMALDI.
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