Art. 6
In vigore dal 21 mar 1886
Il governo della scuola è commesso ad un consiglio dirigente, composto di cinque membri, dei quali due nominati dal comune, uno dalla provincia, uno dalla camera di commercio, ed uno dal ministero di agricoltura, industria e commercio. I delegati durano in carica tre anni, ma possono essere riconfermati.
Il consiglio sceglie nel suo seno il presidente.
Il direttore della scuola fa l'ufficio di segretario con voto consultivo.
Il consiglio si aduna ordinariamente una volta il mese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-11;2048#art-6